Leggendo la sentenza, nella seconda pagina, si fa riferimento
"all'applicazione della normativa relativa agli studi di settore fino alle sentenze n. 26635/6/7/8 del 2009 che avevano affermato il principio secondo cui le risultanze di detti studi costituiscono delle presunzioni passibili di prova contraria" .
Le sentenze suddette stabiliscono che:
gli studi di settore sono solo uno strumento indiziario e non una prova automatica di evasione fiscale; l’accertamento deve essere motivato e preceduto dal contraddittorio con il contribuente.
Consideriamo che per il primo accertamento dell'anno 2000 avevo motivato per filo e per segno ogni particolare che aveva influenzato i ricavi della mia attività e che allo stesso modo si giustificavano anche quelli per gli anni 2001 e 2002 nei contraddittori sono stato sempre onesto e chiaramente esaustivo nell'esporre la mia posizione.
A questo punto io noto un particolare, visto che queste sentenze delle Sezioni Unite della Suprema Corte sono state emesse nel fine 2009, perché a Febbraio del 2010 l'Agenzia delle Entrate fece appello per l'anno 2002 (vedi post appello 2002) sapendo dell'esistenza delle sentenze suddette ?
Questo è ACCANIMENTO !!!
Il GIUDICE di questo dettaglio non ne ha tenuto conto.